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E.Q. ENERGY MANAGER

Servizio

MACRO AREA AMBIENTE

Competenze istituzionali come da funzionigramma approvato con Delib. G.C. n. 140 del 20-06-2023 (All. B):

•    LA EQ è collocata funzionalmente all’interno del Settore “AMBIENTE ” ed è integrata all’area funzionale Politiche Energetiche, per la quale macrofunzione la figura di A.P. svolge un ruolo manageriale relativamente alle scelte strategiche di gestione e razionalizzazione delle risorse energetiche utilizzate dall’Ente.  
•    In particolare la figura di Energy Manager, di obbligatoria istituzione per gli enti con consumi maggiori di 1.000 TEP/anno ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 10 del 09 Gennaio 1991, si configura con la posizione di Alta Professionalità sia per le funzioni proprie previste dalla norma e sia per il ruolo manageriale proprio del ruolo. 
•    Infatti, tra le principali funzioni svolte dal responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia  si evidenziano:
•    l’individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia all’interno dell’Ente;
•    la predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
•    la richiesta di titoli di efficienza e la relativa vendita, a fronte di progetti realizzati dall’Ente;
•    la predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dalla Autorità centrali così da ottimizzare l’uso dell’Energia da parte dell’Ente, diminuendone parimenti i costi nonché l’impatto ambientale;
•    il monitoraggio dello stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti servizio energia stipulati dall’Ente, al fine di applicare eventuali penali e gestire i contratti stessi nelle migliori condizioni tecniche, gestionali ed economiche;
•    l’attestazione, ai sensi dell’art. 4 comma 25 del DPR n. 59 del 02/04/2009, della rispondenza della relazione prevista all’articolo 28 comma 1 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 ai criteri stabiliti all’articolo 26 comma 7 della medesima Legge;
•    il controllo e valutazione, ai sensi della normativa sull’efficienza energetica negli edifici (D.Lvo. 192/05 e s.m.i.), dei progetti presentati all’Amministrazione Comunale al fine dell’ottenimento delle relative autorizzazioni edilizie;
•    lo sviluppo di azioni mirate all’attuazione di strumenti di pianificazione energetica, quali in particolare la redazione del PEC (Piano Energetico Comunale).  

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