Codice Penale, art. 650
Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità
1. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica , o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 400.000.
Codice Penale, art. 677
Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina
1. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire un milione ottocentomila.
(comma così modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 507 del 1999, sulla depenalizzazione dei reati minori)
2. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
(comma così modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 507 del 1999, sulla depenalizzazione dei reati minori)
3. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a L. 600.000.



